Accoglienza e Sicurezza

RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI 1. Il custode del cimitero riceve: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori territorio, ma che vi abbiano avuto in qualche periodo della loro vita la residenza anagrafica; c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall’A.S.L.; d) i resti mortali delle persone sopraelencate. e) i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri cittadini;


AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA 1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall’autorizzazione prevista dall’art. 6 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).


CUSTODIA DEI DOCUMENTI 1. Gli atti di cui al precedente punto devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso dovrà inoltre annotare sopra apposito registro in doppio esemplare: – le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui al precedente punto ; l’anno, il giorno e l’ora di inumazione e il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento. – le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti. – le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Sindaco. – qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione trasporto di cadaveri o di ceneri, resti. Un esemplare del registro di cui al precedente punto sarà consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l’altro presso il custode del cimitero stesso.

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