Cappelle familiari da 5 o 10

CONCESSIONE DELL’AREA O DEL MANUFATTO 1. Per le sepolture private è concesso l’uso di aree, nonché di manufatti già realizzati. Le aree, compatibilmente con la disponibilità prestabilita dal Piano Regolatore Cimiteriale, possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, Enti e Comunità, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. 2. La concessione, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, è subordinata al pagamento di un canone.


OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA – TERMINI 1. Dalla data di stipulazione dell’atto di concessione decorre il termine di sei mesi per la presentazione della richiesta di permesso di costruire e del relativo progetto.


PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI 1. Lo spazio su cui deve sorgere l’opera deve essere recintato; non devono essere occupati altri spazi limitrofi e l’eventuale occupazione dei viali circostanti deve essere limitata a piccole porzioni che verranno indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale. 2. Durante l’esecuzione dei lavori devono adottarsi tutte le precauzioni atte a non recare danni alle aree e manufatti circostanti, ritenendosi il concessionario responsabile dei danni eventualmente provocati dall’impresa esecutrice dei lavori. 3. Per poter dare inizio ai lavori, il Concessionario deve previamente richiederne autorizzazione al Comune, avendo cura di specificare nella relativa istanza: a) l’impresa cui ha affidato l’esecuzione dei lavori; b) il tempo presumibile di esecuzione; c) l’impegno a far eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo, osservando le prescrizioni del presente regolamento e quelle particolari contenute nell’atto di concessione; d) l’impegno, qualora il Comune dovesse accordare l’autorizzazione a svolgere i lavori al di fuori dell’orario di apertura del cimitero, a garantire che gli accessi restino chiusi al pubblico.


USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE 1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Non ha validità nei confronti dell’Amministrazione comunale e del Gestore alcun patto o atto che preveda la cessione a terzi di diritti d’uso sulla concessione, essendo vietato ogni trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. 2. Hanno diritto ad essere tumulati nella tomba di famiglia il titolare della concessione e la sua famiglia (coniuge, parenti e affini, con le limitazioni di cui al comma 4) fino al completamento della capienza del sepolcro. Nel caso il titolare della concessione sia un Ente (corporazione, istituto, ecc.) hanno diritto ad essere tumulate le persone regolarmente appartenenti all’Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro. 3. Al decesso del titolare della concessione, subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi. Il diritto di sepoltura nella tomba si estende agli eredi e rispettive famiglie, fino al completamento della capienza della tomba. Il Comune riconosce come eredi coloro che si qualifichino come tali, con dichiarazione scritta. E’ ammessa in qualsiasi tempo la rinuncia di uno o più eredi a favore dei rimanenti, da comunicare in forma scritta al Comune/Gestore , con sottoscrizione resa davanti al Segretario Comunale o suo delegato, che accerti l’identità del rinunciante. 4. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dai parenti in linea retta di qualsiasi grado, dai parenti in linea collaterale fino al sesto grado, dagli affini fino al terzo grado. 5. E’ altresì consentita, su richiesta del titolare della concessione o dei suoi eredi, la tumulazione di defunti che abbiano con essi convissuto. In tal caso la convivenza deve risultare dagli atti anagrafici, e può riferirsi a periodi anche antecedenti la data del decesso. 6. Infine è consentita la tumulazione di defunti che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionario, o dei suoi eredi. La tumulazione in qualità di persona benemerita deve risultare da apposita richiesta scritta del concessionario; nel caso di concessione indivisa deve risultare agli atti il consenso di tutti i concessionari, eventualmente espresso per il tramite di anche solo una parte di essi, o uno solo di essi che se ne assuma la responsabilità nei confronti di tutti gli altri. Complessivamente non possono essere destinati alle salme di persone benemerite oltre un quarto dei posti disponibili nella tomba. 7. Rimangono escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopra indicati. 8. La sepoltura deve essere richiesta al Comune di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi. E’ sufficiente la richiesta da parte di uno solo degli eredi, o da una parte di essi, che se ne assumano la responsabilità nei confronti di tutti gli altri. 9. Al termine di un periodo minimo di venti anni dalla tumulazione il concessionario ha facoltà di disporre l’estumulazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, assumendo l’impegno alla ritumulazione nella medesima sepoltura.


OSSARI, CINERARI E LOCULI 1. Nelle tombe di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi per i quali si applicano le disposizioni previste dal Regolamento governativo (DPR 285/1990).


TERMINE DELLE CONCESSIONI PERPETUE 1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall’art. 99 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

Richiedi maggiori informazioni sulla concessione di aree per cappelle familiari o del manufatto stesso

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