NORME PER LA CONCESSIONE 2. L’assegnazione di ciascun loculo, ossario o cinerario richiede un atto di concessione distinto. Qualora il titolare della concessione e il destinatario avente diritto alla tumulazione siano persone diverse, la sottoscrizione della concessione deve essere preceduta da apposita dichiarazione di consenso resa dal destinatario vivente o, in caso di impedimento del medesimo, da una dichiarazione del concessionario che se ne assume la responsabilità. 3. Nell’atto di concessione deve essere espressamente indicato il nominativo del destinatario del diritto di sepoltura. Per gli atti di concessione stipulati anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, nei quali non siano specificate le generalità del defunto da tumulare, essendovi soltanto un riferimento generico ai congiunti del concessionario, l’individuazione del destinatario del diritto di sepoltura fino alla scadenza della concessione o in perpetuo, si considera effettuata con il permesso di seppellimento 4. Qualora il destinatario del diritto di sepoltura venga estumulato, la concessione si estingue, essendone venuta meno la ragione causale. Il loculo, ossario o cinerario liberato rientra nella piena disponibilità del Comune e al concessionario non è dovuto alcun corrispettivo.
Hanno diritto all’assegnazione in concessione di loculi, ossari o cinerari in posizione accessibile dal piano stradale, ove disponibili, il coniuge, genitore, figlio o persona convivente del destinatario, affetti da gravi e certificati handicap motori.
LOCULI 1. I loculi sono assegnati in concessione: a) in presenza di salma da tumularvi b) per la futura tumulazione di persona vivente al momento della concessione. 2. La concessione dei loculi ha durata di anni trenta, decorrenti dalla data della stipulazione dell’atto di concessione. 4. E’ consentito tumulare in un loculo, oltre al feretro, anche cassettine contenenti resti o ceneri. La condizione è che i defunti tumulati fossero: – coniugi – parenti in linea retta di qualsiasi grado – parenti in linea collaterale fino al terzo grado – affini di primo grado – conviventi, risultanti tali dagli atti anagrafici
CELLETTE CINERARIE/OSSARIO 1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati e le consente contenenti resti mortali zinco.
REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE 1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo. I loculi e le cellette liberati dalla salma, resti o ceneri rientrano nella piena e totale disponibilità del Comune/Gestore dal momento dell’estumulazione, per estinzione del diritto di concessione ai sensi dell’ art. 69 comma 4.
CONCESSIONE DEI LOCULI RETROCESSI 1. Verificandosi la retrocessione d’uso di cui all’art. 74, il loculo potrà essere oggetto di nuova concessione, secondo le tariffe in vigore al momento della concessione.
CONCESSIONE DELLE CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE RETROCESSE 1. Verificandosi la retrocessione d’uso di cui all’art. 74 le cellette ossario e le cellette cinerarie potranno essere oggetto di nuova concessione, secondo le tariffe in vigore al momento della concessione.
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