Regolamento


CIMITERO


ORARIO 1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all’ingresso. 2. Prima della chiusura l’incaricato del servizio di custodia verifica che all’interno del cimitero non si trovi più nessuno.


ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1. Nel cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all’art. 52 del Regolamento governativo (DPR 285/1990): – copia regolamento; l’elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per tombe di famiglia, edicole e cappelle in scadenza. DIVIETO DI INGRESSO 1. E’ vietato l’ingresso: – ai bambini non accompagnati da persone adulte; – alle persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti; – alle persone vestite in modo non consono al decoro del luogo.


CIRCOLAZIONE DI VEICOLI 1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell’interno del cimitero. L’incaricato del servizio di custodia ammette l’ingresso di automobili esclusivamente per l’accompagnamento dei visitatori affetti da patologie che impediscono la deambulazione. 2. Le imprese che eseguono lavori all’interno del cimitero, possono richiedere il permesso per poter circolare all’interno del cimitero stesso con propri mezzi, specificando il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell’autista. La richiesta di permesso va presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione all’esecuzione dei lavori.


COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare: a) fare chiasso, correre, fumare, consumare cibi; b) introdurre veicoli non autorizzati; introdurre animali; introdurre oggetti irriverenti; introdurre contenitori o involucri, salvo che per il trasporto di oggetti autorizzati o ricordi da collocare sulle tombe e verificati dal personale; c) danneggiare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; e) asportare qualsiasi oggetto senza autorizzazione; f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare offrire loro servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d’ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo; h) fotografare o filmare cortei, operazioni funebri, opere funerarie senza autorizzazione; i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) chiedere elemosina, raccogliere offerte; k) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo. 2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.


 

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO


COMPETENZE 1. Presso i Cimiteri prestano servizio i custodi-necrofori o le imprese cui il Comune eventualmente affidi il servizio di gestione, manutenzione, pulizia e custodia dei cimiteri comunali.


ATTRIBUZIONI DEL CUSTODE-NECROFORO 1. Competono al custode-necroforo: a) la responsabilità del servizio di custodia ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 285/1990, ed in particolare: – l’ammissione delle salme al cimitero; – l’acquisizione per ogni defunto ricevuto delle autorizzazioni ed attestazioni di cui agli artt. 6, 7, 23 e 24 del Regolamento governativo (DPR n. 285/1990) – l’aggiornamento dei registri di cui all’art. 52 del Regolamento governativo (DPR n. 285/1990); – l’apertura e chiusura del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale; – la sorveglianza affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, riferendo tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente agli uffici comunali competenti. b) il servizio di seppellimento, ed in particolare: – scavo delle fosse per le inumazioni, e relative sepolture; – tumulazioni; – esumazioni ed estumulazioni, nonché tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti; c) la manutenzione e la pulizia del cimitero; 2. Nell’assolvimento delle sue attribuzioni, il custode-necroforo deve attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio ed in particolare: – scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati; – colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio; – evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro; – attenersi scrupolosamente alle norme di cui all’art. 90, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali; – curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero; – eseguire la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e dei cinerari, anche nelle tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali;


DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO 1. Il personale addetto ai cimitero è tenuto: a) a rapportarsi con il pubblico in modo professionale; b) a indossare un abbigliamento consono al luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza; 2. Al personale suddetto è vietato: a) eseguire all’interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell’orario di lavoro che al di fuori; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;


VACCINAZIONI 1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa).


Richiedi maggiori informazioni sul regolamento del Cimitero di Guidonia Montecelio RM

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